Tremonti-ter: Chiarimenti del fisco sugli investimenti agevolati


Il beneficio fiscale si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, di qualunque settore produttivo di redditi d'impresa, compresi quelli che iniziano l'attività nel periodo che va dal 01.07.2009 al 30.06.2010, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dalla dimensione. Sono arrivati i chiarimenti ufficiali sugli sconti fiscali riconosciuti alle imprese che investono. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 44/E del 27.10.2009, ha fatto luce sull’agevolazione introdotta dall’art. 5 del Dl 78/2009, consistente nella detassazione dal reddito d’impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 in macchinari e apparecchiature “nuovi”. Tale documento ha individuato, in particolare, gli ambiti di applicazione dell’agevolazione, le caratteristiche dei beni agevolabili, le modalità di fruizione della detassazione e le ipotesi di revoca del beneficio. La Circolare ha poi precisato che è possibile fruire della detassazione indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto dall’impresa, potendo quindi l’agevolazione concorrere a determinare una perdita che rileverà nella determinazione del reddito secondo le regole del Tuir. Sono detassati gli investimenti in tutti i beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.), a prescindere dalla denominazione attribuita dalla stessa tabella.


Macchinari e apparecchiature non devono necessariamente essere strumentali.
Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni merce, vale a dire quelli destinati alla vendita, direttamente o dopo trasformazione. Ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre, pertanto, verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28) indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.). Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione.


Soggetti
L’agevolazione viene riservata ai titolari di reddito d’impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei non residenti, anche se hanno iniziato l’attività a partire dal 1 luglio 2009. Possono accedere al beneficio anche i soggetti cd. “minimi”.


Revoca
Il diritto all’incentivo fiscale viene meno quando il bene, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto:
- è ceduto a terzi;
- è destinato a finalità estranee all’attività d’impresa;
- è acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di lease back e non è riscattato;
- è acquistato mediante contratto con riserva della proprietà, ed è risolto per inadempimento del compratore.
La revoca non scatta, invece, se il bene è ceduto in occasione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni), oppure quando, nell’ipotesi di cessione o conferimento d’azienda, il cessionario/conferitario subentri al cedente/conferente nell’obbligo di conservare i beni oggetto dell’agevolazione per tutto il prescritto periodo di sorveglianza (prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto). Altra ipotesi di revoca è quella del trasferimento del bene agevolato in strutture ubicate al di fuori dello Spazio economico europeo, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.


Criteri di determinazione del valore degli investimenti
A differenza della c.d. Tremonti-bis, l’importo dell’investimento agevolabile è determinato sulla base del costo sostenuto senza alcuna rilevanza della media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione dell’investimento, e dell’entità dei disinvestimenti. Il valore degli investimenti, su cui applicare l’aliquota del 50%, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’art. 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente. Il costo del bene agevolabile va assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti


Cumulabilità con altre agevolazioni
L’agevolazione di norma è cumulabile con altre misure di favore, tranne che non si disponga diversamente. Pertanto, l’agevolazione in esame é cumulabile, in particolare, con il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate.


Studi di settore
Del valore dei beni strumentali acquistati con l’agevolazione Tremonti-ter si deve altresì tenere conto nella determinazione del valore dei beni strumentali da indicare nei modelli concernenti la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Che cos'è il Cloud Computing?

Iscriviti all’evento è GRATUITO

 

 Soluzioni per Professionisti

  • La soluzione che realizza l'innovativo concetto di Studio Professionale Esteso, fruibile anche in modalità Saas.
  • Il software gestionale per i professionisti

  • Passepartout Gestione Paghe, la soluzione per la gestione del personale.

Soluzioni per Aziende

  •      
  • Per Piccole-Medie Imprese che cercano un prodotto semplice, intuitivo e affidabile