Che cos'è il Cloud Computing?

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 44/E del 27.10.2009 ha fornito importanti chiarimenti in merito all’agevolazione (c.d. Tremonti-ter) introdotta dall’art. 5 del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Lo ha evidenziato l’Assonime con la nota del 29.10.2009 che ha illustrato la seguente trattazione.
Disciplina generale
Tale beneficio esclude dalla base imponibile del reddito d’impresa – quindi ai soli fini dell’IRES e dell’IRPEF e non dell’IRAP – un ammontare pari al 50% del valore degli investimenti nei beni strumentali nuovi (divisione 28 della tabella ATECO) che, precisa la relazione illustrativa, “in base ai dati statistici, sostengono più di altri l’export di prodotti italiani all’estero”. L’esenzione riguarda gli investimenti “fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2010” e può essere fruita “esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti”. Non se ne può tener conto, dunque, in sede di versamento degli acconti d’imposta. È prevista la revoca dell’agevolazione:
- nell’ipotesi di cessione a terzi o destinazione a finalità estranee all’attività del bene strumentale “prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto”; ciò significa entro il periodo d’imposta successivo all’acquisto, pertanto il periodo di sorveglianza è di durata minore rispetto a quello previsto dalla Tremonti-bis;
- nell’ipotesi di cessione dei beni oggetto dell’agevolazione a favore di soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
Chiarimenti dell’Agenzia Entrate
L’Amministrazione finanziaria, rileva la nota, ha dato taluni chiarimenti tra cui:
- l’agevolazione, oltre all’ipotesi dell’acquisto dei macchinari e delle apparecchiature anche tramite leasing, spetta anche nel caso di loro realizzazione in economia o mediante contratto di appalto;
- fruiscono dell’agevolazione anche coloro che hanno un “codice attività” risultante dalla “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività” ai fini IVA non appartenente alla divisione 28; ai fini dell’agevolazione, infatti, ha rilevanza “esclusivamente l’investimento in beni descritti nella divisione 28” della tabella Ateco;
- il beneficio compete anche qualora i beni oggetto dell’investimento siano “destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28”;
- “Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione”;
- l’entrata in funzione del bene “tremontizzabile” non rappresenta condizione necessaria per la fruizione del beneficio;
- per quanto riguarda il momento di effettuazione dell’investimento, deve porsi attenzione alla regola generale della competenza (art. 109, commi 1 e 2); ciò vale anche per i soggetti IAS e per soggetti c.d. “minimi”;
- la disciplina agevolativa “non reca una previsione generale di non cumulabilità del beneficio in esame con altre agevolazioni. Ciò ha fatto ritenere che l’agevolazione sia cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti le altre misure, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti, non dispongano diversamente”; così l’agevolazione risulta cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti delle aree svantaggiate e con il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo. Non è invece cumulabile con l’agevolazione per le spese di riqualificazione energetica.