Stop alle cartelle esattoriali spedite per posta senza intervento di un agente notificatore

Basta con le cartelle esattoriali spedite per posta senza l’intermediazione di un agente notificatore. Lo ha deciso anche la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza del 15 aprile 2010 (pubblicata in Altalex il 01 ottobre 2010), secondo cui la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività del’ufficiale postale. Per cui la mancanza di tale relata, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, comporta la nullità della notifica della cartella esattoriale che non può essere stata sanata dal tempestivo ricorso proposta dalla contribuente. La mancata compilazione della relata in violazione dell’articolo 148 cpc, determina non la semplice nullità della notifica, ma “la giuridica inesistenza” della stessa patologia, non sanabile in senso assoluto. La notifica oltre ad essere disciplinata dagli articoli 148 e 149 del cpc e dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e) dell’art. 60del DPR 600/73 e anche disciplinata dalla legge n.890/82 per le “notificazioni di atti a mezzo posta” secondo la quale – art. 1 – l’Ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi:
- compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto
- art.149 del c.p.c. e art. 3 della legge n. 890/1982, apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica
- art. 148 del c.p.c. inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione
- art. 3 legge n. 890/1982 compilazione dell’avviso di ricevimento
- art. 2 della legge n. 890/1982 consegna della busta all’ufficio postale
L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall’art. 160 del c.p.c. è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999, si è così espressa:
“Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva delle sottoscrizioni dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”. Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, pertanto, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 del c.p.c. solo per i casi di nullità con conseguente annullamento, in accoglimento dell’appello, della cartella impugnata. (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione XXII, sentenza del 15 aprile 2010)

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