Che cos'è il Cloud Computing?

Le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal professionista, in relazione all’ufficio svolto di amministratore o di componente di collegio o commissione, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nella misura del 75% e, comunque, per un importo fino al 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le stesse spese, se anticipate dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, sono invece integralmente deducibili per il professionista.
È quanto ha precisato, il 01.07.2009, l’Agenzia delle Entrate, in risposta al question time sul trattamento fiscale delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei professionisti. Il chiarimento è stato sollecitato dal trattamento fiscale riservato da Inarcassa (cassa di previdenza degli ingegneri e architetti) alle citate spese per il funzionamento del comitato nazionale dei delegati (Cnd), organo gestionale aggiuntivo al consiglio di amministrazione (Cda). La risposta, tuttavia, ha interesse generale.
La casistica pratica
Inarcassa provvede al pagamento diretto delle spese di viaggio, vitto e alloggio ai delegati Cnd, intendendo applicare l’art. 54 del Tuir per cui “le spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura”.
In questo modo, i servizi erogati da Inarcassa (cioè le spese di viaggio, vitto e alloggio) configurano elementi positivi del reddito del professionista componente del Cnd (sotto forma di compensi in natura) e contestualmente elementi negativi (quali costi integralmente deducibili). Oltre la complessità procedurale che simile soluzione imporrebbe ai professionisti, viene lamentata la disparità di trattamento fiscale tra i componenti del Cnd e quelli del Cda: l’Inarcassa infatti, agli amministratori (Cda) non applica il trattamento fiscale dell’art. 54 del Tuir, nel presupposto che tali spese sono sostenute nell’esclusivo interesse dell’ente previdenziale (ma solo se sostenute nei riguardi dei membri del Cda) e, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista.
Chiarimento
L’Agenzia delle Entrate, si è avvalsa del principio per cui i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministrazione, sindaco, revisore di società ovvero dalla partecipazione a collegi o commissioni (come nel caso di specie), costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del Tuir. Ciò salvo nel caso in cui gli uffici o le collaborazioni rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione del lavoratore: in tale ipotesi, qualora cioè vi sia connessione tra l’ufficio di amministratore (o le altre attività) e la professione esercitata, i compensi percepiti in relazione al predetto ufficio (o alle altre attività che, ordinariamente, sono da qualificare come co.co.co. e, pertanto, come redditi assimilati al lavoro dipendente) vengono attratti dal reddito professionale e soggetti a tassazione in base all’art. 54 del Tuir.
Tale principio comporta che anche i compensi percepiti dai componenti del Cnd, al pari di quelli dei membri del Cda, rientrano nel reddito professionale degli ingegneri ed architetti iscritti a Inarcassa. Per conseguenza si rende sempre applicabile l’art. 54 del Tuir, sia per le spese dei componenti del Cnd sia per quelle dei membri del Cda.
(Camera dei deputati, Commissione Finanze, interrogazione n. 5-01567 del 01.07.2009)