Che cos'è il Cloud Computing?

In materia di spese di rappresentanza, le nuove regole per i professionisti incidono direttamente sulla determinazione del reddito nel modello Unico 2009 di imminente presentazione (invio entro il 30.09.2009).
Ciò in base alla circolare n. 34/2009, secondo cui la disciplina prevista per le imprese va applicata anche ai professionisti, e con effetto dal periodo d’imposta 2008: Pertanto, i professionisti sono ancora in tempo per rivedere i calcoli eseguiti per il pagamento delle imposte, applicando in maniera retroattiva le norme del decreto ministeriale 19.11.2008.
A seguito di ciò poiché non si tratta più di spese di rappresentanza, l’lva relativa va detratta con le regole ordinarie. E probabile che i professionisti abbiano qualificato nel 2008 tali spese come di rappresentanza, con la conseguenza che esse sono state ritenute deducibili solo se comprese nel tetto massimo dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (e quindi totalmente indeducibili se il plafond fosse già stato colmato da altre spese), e che l’Iva sia stata resa indetraibile.
I professionisti, applicando il parere contenuto nella citata circolare 34/2009, quindi, possono qualificare le spese, con effetto retroattivo dal 01.01.2008, come interamente deducibili, e con Iva interamente detraibile.
Le conseguenze sulla stesura del modello sono, in primo luogo, lo spostamento del costo dal rigo RE 16 al rigo RE 19, dovendosi però considerare l’effetto in materia di imposte reddito dell’Iva, che da indetraibile diviene detraibile, quindi riducendo il costo deducibile.
Per quanto riguarda poi il conguaglio a favore dell’Iva divenuta detraibile, la circolare 34/09, nel paragrafo 8, lo ammette esplicitamente in sede di dichiarazione annuale Iva.
Le spese di vitto e alloggio, registrate dal 2009 subiscono una limitazione delle deducibilità al 75% che va considerata anche modello Unico 2009 (redditi 2008), con riferimento all’acconto per il periodo d’imposta 2009.