Se il cliente (sostituto d’imposta) non ha versato le ritenute all'Erario non é il professionista a pagarne le conseguenze


Il professionista deve solo esibire le copie di fatture e assegni da cui risulta che gli onorari sono stati corrisposti al netto delle ritenute. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza del 1 giugno 2009 n. 111, ha sancito la legittimità dello scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, pure in assenza di certificazione da parte del sostituto, richiamando la Risoluzione n. 68/E del 2009, salvando quei professionisti dai sostituti che pur trattenendo le somme delle ritenute non provvedono a versarle.

Il fatto
Il 16 febbraio 2009, un avvocato di Milano ha impugnato la cartella di pagamento, notificata in data 16 dicembre 2008, contenente la iscrizione a ruolo della somma di Euro 675,98, oltre i diritti di notifica e compensi di riscossione, a seguito di controllo formale del Modello Unico/2005, per il periodo di imposta 2004, per ritenute di acconto non documentate dalla relativa certificazione del cliente (sostituto di imposta) di tale avvocato (5 fatture per onorari professionali percepiti).

L’avvocato, fatta presente la normativa di riferimento (art. 35 del DPR 29 settembre 1973 n. 602) e, con successiva memoria depositata in data 28 aprile 2009, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 68/E del 19 marzo 2009, ha chiesto di fare dichiarare la illegittimità dell’iscrizione a ruolo scaturita dalla cartella impugnata, con conseguente sgravio della cartella, ed in via subordinata accertare il diritto alla rideterminazione dell’imponibile da assoggettate ad IRPEF, tenendo conto della minor somma percepita a seguito di quanto trattenuto dal sostituto di imposta per dette ritenute.

L’Agenzia delle Entrate di Milano, costituendosi con note scritte depositate in data 8 aprile 2009, ha contestato le pretese della ricorrente e rivendicando la legittimità del proprio operato.

La decisione
“La Commissione, esaminati gli atti e documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti, preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prodotta dalla ricorrente con memoria depositata in data 28 aprile 2009, attestante che in relazione alle ritenute operate dal sostituto d’imposta E.G., ed alla documentazione prodotta , n. 5 fotocopie di assegni e n.5 fatture emesse nel 2004, non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto di imposta, ritiene soddisfatte le condizioni previste dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 68/E del 19 marzo 2009, con la quale viene confermata la legittimità dello scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, pure in assenza di certificazione da parte del sostituto, risoluzione alla quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 4 deve attenersi, e pertanto accoglie il proposto ricorso, disponendo l’annullamento della iscrizione a ruolo portata dalla cartella impugnata.

Vi sono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, considerato che parte ricorrente ha integrato la documentazione necessaria in corso di causa, e stati i discordi orientamenti sulla questione prima della recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione”

 

Che cos'è il Cloud Computing?

Iscriviti all’evento è GRATUITO

 

 Soluzioni per Professionisti

  • La soluzione che realizza l'innovativo concetto di Studio Professionale Esteso, fruibile anche in modalità Saas.
  • Il software gestionale per i professionisti

  • Passepartout Gestione Paghe, la soluzione per la gestione del personale.

Soluzioni per Aziende

  •      
  • Per Piccole-Medie Imprese che cercano un prodotto semplice, intuitivo e affidabile