Che cos'è il Cloud Computing?

Il professionista, appena entrato in vigore il nuovo obbligo, dovrà leggere quotidianamente la propria Pec in modo da non lasciare decorrere i termini legali previsti per opporsi agli atti ricevuti (notificati) nel proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
I professionisti, iscritti in Ordini professionali, devono, infatti, dotarsi di indirizzo di Pec e comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza entro il 29.11.2009. L’obbligo di dotarsi di Pec è già in vigore per le Pubbliche amministrazioni e per le nuove imprese societarie in sede di iscrizione presso il Registro delle imprese; per le imprese societarie già iscritte alla data del 29.11.2009 l’obbligo decorrerà dal 29.11.2011.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in data 21.09.2009, ha pubblicato sul proprio sito ( www.cndcec.it ) un documento, curato dalla commissione "Normativa e adempimenti tecnologici studi professionali", che si sofferma sul nuovo obbligo denominato “Pec” introdotto per gli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
La Pec (posta elettronica certificata) funziona in modo simile a un normale indirizzo di posta elettronica, ma viene equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno (D.P.R. 11.02.2005, n. 68).
Il citato documento approfondisce alcuni aspetti critici dell’adozione e dell’utilizzo della Pec, inquadrando l’argomento in un contesto generale internazionale,
in particolare in una Europa che si sta muovendo talvolta in altre direzioni, e in una Italia in cui, secondo le indagini effettuate, agli Ordini professionali che sembra si stiano dotando degli strumenti necessari per gestire tale cambiamento, si contrappone un elevato numero di iscritti che invece sembra non possedere ancora piena consapevolezza delle implicazioni connesse a questo strumento.
La Pec richiede una maggiore attenzione nell’uso degli strumenti di comunicazione elettronica, imponendo un cambiamento radicale nelle abitudini di verifica delle comunicazioni da parte degli operatori, e ciò in quanto le mail ricevute in questa modalità hanno valore legale con la conseguenza che i termini di notifica decorrono dalla data in cui le email vengono ricevute. Il documento del CNDCEC evidenzia che il sistema italiano è “fuori standard” e, quindi, assolutamente inconciliabile con quello di altri Paesi ancorché sviluppato con specifiche volte a colmare un preesistente gap tecnologico rispetto ad altri contesti industrializzati.
Infatti, il comma 6 dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008 offre una possibilità alternativa all’utilizzo della Pec, prevedendo l’adozione di “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”.
La lacuna è stata, quindi, preventivata dallo stesso legislatore che ha previsto in particolare con la L. n. 69/2009 un’alternativa al modello italiano di Pec con indirizzi analoghi che garantiscano l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Questo spiraglio potrebbe - sottolinea il documento - offrire una via d’uscita rispetto alle problematiche riguardo il rapporto tra i diversi sistemi di comunicazione certificata a livello internazionale.