Che cos'è il Cloud Computing?

Non deve pagare tributi il professionista che porta clienti nell’associazione professionale senza percepire alcun compenso. Ciò anche quando il contributo costituisce uno dei parametri per definire le quote di partecipazione agli utili.
E’ quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 177/E del 09.07.2009 che ha chiarito il caso in cui alcuni professionisti devono costituire un’associazione professionale, per l’esercizio in forma associata delle libere professioni di dottore commercialista ed esperto contabile e di avvocato. Precisando, al riguardo che:
- Nessun compenso sarà percepito dai professionisti per l’ingresso nella costituenda associazione;
- nessun apporto in senso tecnico (beni immobili e/o mobili) viene previsto a carico dei singoli professionisti a favore dell’associazione;
- ogni singolo associato apporterà al nuovo organismo le proprie capacità intellettuali e la propria clientela.
Per tali apporti non sarà corrisposto alcun compenso ma sarà prevista una differenziazione nella determinazione delle quote di partecipazione agli utili dell’associazione medesima. Alla luce di ciò, è stato chiesto di sapere quali implicazioni fiscali, ai fini delle imposte sui redditi, comporti la costituzione dell’associazione professionale in capo ai soggetti coinvolti ed, in particolare, se la cessione diclientela operata dai singoli professionisti sia tassabile ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater del Tuir. Come ha rilevato la stessa Agenzia delle Entrate lo studio associato costituisce un’organizzazione unitaria composta da più persone realizzata al fine di ridurre l’incidenza dei costi per ciascun professionista e di incrementare l’efficienza nello svolgimento dell’attività.
La costituzione dell’associazione professionale non comporta cambiamenti nella natura del contratto d’opera intellettuale che conserva carattere personale e vincola il professionista rispetto al suo cliente. In sostanza, il singolo professionista, in seguito all’adesione all’associazione, prosegue l’attività professionale in corso con i propri clienti, sia pure con modalità organizzative diverse (ovvero in forma associata).
Per quanto concerne la possibilità di considerare come corrispettivo dell’apporto della clientela la maggiore partecipazione alle quote di utili derivanti dalla partecipazione all’associazione, tale ripartizione assume come parametri diversi elementi quali l’esperienza e l’attività professionale, il bagaglio di conoscenze ed esperienze del singolo professionista oltre la clientela.
La ripartizione degli utili è, quindi, determinata dal diverso peso professionale rivestito da ogni associato nel nuovo organismo associativo, che impedisce di intravedere un rapporto diretto di tipo sinallagmatico tra l’apporto della clientela e la quota di utile attribuito. In definitiva, a parere delle Entrate, l’apporto della clientela in occasione dell’ingresso in uno studio associato, senza corresponsione di compenso, configura un’operazione fiscalmente irrilevante in capo ai singolo associati, indipendentemente dalla circostanza che tale apporto rientri tra i parametri considerati per la fissazione delle quote di partecipazione agli utili. Infine, ha osservato che la mancata valorizzazione di tale componente al momento dell’ingresso nell’associazione comporta come conseguenza che nessuna rilevanza potrà essere attribuita all’apporto in sede di recesso dell’associato.
Il quesito era stato posto al fisco poiché l’art. 36, comma 29, lettera a), n. 1, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, ha introdotto, nell’art. 54 del Tuir, il comma 1-quater, in base al quale “i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica e professionale” concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. In precedenza, già l’Agenzia delle Entrate aveva precisato, con la circolare n. 8 del 13 marzo 2009 (parag. 1.3), che non emerge alcuna materia imponibile da assoggettare a tassazione, in base al comma 1-quater dell’art. 54 del TUIR, quando non è prevista alcuna remunerazione per l’apporto della clientela, né al momento dell’adesione all’associazione né al momento dell’eventuale recesso da parte del singolo professionista.