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Niente plusvalenze sugli immobili acquistati dai professionisti a partire dal 2010
Niente plusvalenze sugli immobili acquistati dai professionisti a partire dal 2010. La conferma dalle Entrate è contenuta nelle istruzioni ministeriali ad Unico. In particolare, nelle citate istruzioni per la compilazione del quadro RE di UNICO 2011 è contenuta una precisazione che costituisce di fatto la soluzione alla questione interpretativa riguardante le plusvalenze degli immobili strumentali per l’esercizio di arti e professioni acquistati a partire dal 2010.
E’ stato, infatti, precisato che le dette plusvalenze rilevano soltanto se relative ad “immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009”, senza menzionare quelli acquistati dopo. Rileva dottrina (per ultimo, G. Ferranti in Ipsoa, maggio 2011) che per effetto dell’art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, del T.U.I.R., le plusvalenze relative agli immobili strumentali acquistati a partire dal 2010 sembravano dover rilevare ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, anche perché le plusvalenze non sono menzionate nella disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale ricostruzione interpretativa non appariva, però, sistematica e coerente, in quanto, in relazione ad immobili che, come affermato nella risoluzione 2 marzo 2010, n. 13/E, sono da considerare sempre strumentali, sarebbe stata preclusa la deduzione delle quote di ammortamento mentre avrebbero continuato a rilevare le plus/minusvalenze al momento della dismissione degli stessi. Chiarimenti sul regime degli ammortamenti degli immobili dei professionisti sono contenuti nella circolare n. 38/ del 23.06.2010. Per gli acquistati in proprietà o costruiti a partire dal 1° gennaio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha confermato, in detta circolare n. 38/E del 2010, che non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento. Nell’art. 54 del T.U.I.R. non viene espressamente disciplinata la nozione di costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali, a differenza di quanto avviene nell’art. 110 del T.U.I.R. con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa. Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (nella voce “Ammortamento degli immobili strumentali per l’esercizio di arti e professioni” dell’Appendice del fascicolo 3 di UNICO PF) viene precisato che la quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l’immobile è stato edificato direttamente dall’esercente l’arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate. Citata dottrina ritiene che nel suddetto costo vadano compresi gli oneri accessori di diretta imputazione, quali l’imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, le spese notarili, e cosi via. Al riguardo si veda la risoluzione n. 188/E del 2009. In relazione agli immobili delle associazioni professionali, ’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, nella risoluzione n. 48/E del 2008, che il Governo, in risposta all’interrogazione parlamentare 21 febbraio 2007, n. 5-00752, ha chiarito che le associazioni tra artisti e professionisti possono dedurre dal proprio reddito di lavoro autonomo le quote di ammortamento di un bene immobile strumentale.
Plusvalenze relative agli immobili strumentali
Nella risposta ad un question time nella risoluzione n. 13/E del 2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli esercenti arti e professioni devono assoggettare ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla estromissione di immobili strumentali solo se questi ultimi sono stati acquistati dopo il 1.1.2007. Sono, quindi, sempre irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo le plusvalenze relative ad immobili acquisiti in precedenza, anche se adibiti esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione e anche qualora gli stessi generino ammortamenti deducibili (essendo stati acquisiti entro il 14 giugno 1990). Cosi come sono irrilevanti le plusvalenze relative agli immobili adibiti all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale e familiare del contribuente, giacché tali immobili non sono considerati strumentali dall’art. 43 del T.U.I.R., né risulta ammortizzabile il relativo costo. Infine, come rilevato da citata dottrina, le acquisizioni effettuate dal 1.1.2010 non danno più diritto ad alcuna deduzione. Per conseguenza le cessioni effettuate decorsi cinque anni dagli acquisti non fanno scaturire alcuna plusvalenza tassabile trovando applicazione l’art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. anziché l’art. 54 del medesimo decreto.
Fonte: www.businesspass.it
a cura di Vincenzo D'Andò