La mancata redazione della distinta delle merci in rimanenza nel magazzino comporta l’applicazione dell’accertamento induttivo


In tale ipotesi la contabilità semplificata risulta inattendibile e quindi si può applicare il metodo di ricostruzione del reddito induttivo, dal momento che per le rimanenze finali di magazzino risulta mancante la distinta analitica delle merci.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20004 del 17.09.2009. Secondo la Suprema Corte la mancanza della distinta analitica delle rimanenze finali esposte in dichiarazione, anche in regime di contabilità semplificata, rende legittimo l’accertamento induttivo.

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