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Lo ha deciso il Tribunale Novara, sez. civile, ordinanza n. 151 del 21.04.2009 che si è pronunciata sulla convocazione dell’assemblea nelle S.r.l. dopo le ultime riforme al diritto societario. Infatti, con la precedente disciplina del Codice Civile la convocazione dell’assemblea nelle Società a responsabilità limitata veniva disposta in conformità alla disciplina prevista per le Società per azioni.
Ciò poiché le S.r.l. venivano considerate delle forme societarie “minori” rispetto alle S.p.a. da cui, sostanzialmente, si differenziavano per il solo importo del capitale minimo e per l’assenza delle azioni, cioè delle piccole s.p.a. che quindi venivano disciplinate con ampi rinvii alla normativa di queste ultime.
Quindi, i soci potevano ricorrere al Presidente del Tribunale affinché ne ordinasse la convocazione mediante decreto nel momento in cui gli amministratori non avessero adempiuto a ciò.
La decisione
Dal canto suo, il Tribunale Novara con la citata ordinanza n. 151 del 21.04.2009 ha rilevato che: La richiesta di disporre ex art. 2367 c.c. la convocazione dell’assemblea della S.r.l. ai fini della revoca dell’amministratore unico e la nomina di un nuovo amministratore” deve essere respinta. Peraltro, la richiesta di fare ciò si é basata su di una errata applicazione analogica, non consentita dalle disposizioni del Codice Civile, dell’art. 2367, comma 2, c.c., dettato in tema di società per azioni.
“La disciplina contenuta nell’art. 2367 c.c. è, infatti, estranea alle s.r.l. in forza della riformulazione dell’art. 2479 c.c. posta in essere a seguito delle modifiche del diritto societario attuate tramite i D.Lgs. nn. 5 e 6 del 17.01.03; in questo modo, tramite il mutamento della precedente disciplina, non solo è stato abrogato il precedente art. 2486 c.c. con conseguente eliminazione di qualsivoglia richiamo alle disposizioni del summenzionato art. 2367, comma 2, c.c. in ambito di s.p.a., ma gli artt. 2479 e 2479-bis, che disciplinano oggi le decisioni dei soci e l’assemblea nelle s.r.l., contengono previsioni autonome ed esaustive relative alle sole s.r.l. che non consentono il ricorso all’applicazione analogica delle norme sulle s.p.a”.
Inoltre, nella decisione è stato osservato quanto segue; l’art. 2479 c.c., secondo cui “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”, prevede la possibilità di deliberare sugli argomenti proposti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale nonché il diritto, strumentale, di convocare l’assemblea, creando un sistema di norme chiuso, riguardanti le sole s.r.l. e nel quale non trova alcuno spazio la possibilità di rinvio alle corrispondenti disposizioni in tema di s.p.a., laddove non espressamente disposto; pertanto il nuovo art. 2479 c.c., in materia di convocazione dell’assemblea da parte dei soci, svolge nelle s.r.l. un ruolo equivalente a quello previsto dall’art. 2367 c.c. nelle s.p.a., che perciò non è suscettibile di applicazione analogica.