La cancellazione dal Registro delle imprese estingue la società


La cancellazione dal Registro imprese, sia pure avvenuta prima che fosse in vigore il Decreto n. 6/2003 (di riforma societaria), ha effetto estintivo della società, anche se si tratta di società di persone. La riforma del diritto societario ha modificato l'art. 2495, comma 2, c.c.. La nuova disciplina anche le cancellazioni delle iscrizioni di società e cooperative, avvenute precedentemente all’entrata in vigore 01.01.2004. L’estinzione della società è diretta conseguenza della pubblicità espressa dall’iscrizione della cancellazione.


Riguardo alle società di persone, è “logico ritenere che l’espressa disciplina della responsabilità dei soci subentranti alla società verso i creditori per effetto della cancellazione ha come presupposto il venire meno della soggettività e della capacità giuridica limitata di esse, parallelo all’effetto costitutivo-estintivo della cancellazione dell’iscrizione delle società di capitali”.

Nel caso di specie una società cooperativa non è stata legittimata a promuovere un giudizio di opposizione verso una esecuzione, poiché dalla data di iscrizione della cancellazione la pubblicità sul Registro delle Imprese ha, per legge, causato la contestuale estinzione della società. Pertanto, la società estinta ha perso la capacità di stare in giudizio. (Corte di Cassazione, sentenza n. 4062 del 22.02.2010, a sezioni unite)

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