Che cos'è il Cloud Computing?

Commercialisti: Anche in mancanza di un provvedimento espresso da parte del Consiglio dell’ordine, la domanda va intesa come accolta e l’iscrizione nell’albo, o nell’elenco é perfezionata allo scadere dei due mesi dalla presentazione della domanda. Lo ha precisato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la nota informativa n. 45/10 del 02 luglio 2010. L’oggetto di tale nota informativa ha riguardato il decreto leqislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi ne/mercato interno), che, in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 94, supplemento ordinario 75/L, del 23 aprile 2010), contiene alcune importanti norme relative alle professioni regolamentate. Innanzitutto l’articolo 8, comma 1, lett. m) che nel definire la “professione regolamentata” come “un‘attività professionale o un insieme di attività professionali, riservate o non riservate ...“, fa finalmente chiarezza sul dibattuto argomento, rettificando in buona sostanza la definizione di professione regolamentata contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 che ha recepito in modo improprio la direttiva 2005/36/CE (c.d. direttiva qualifiche professionali). Affermare che oggetto di una professione regolamentata, alla quale si accede a seguito del superamento di un esame di Stato, siano sia le attività professionali riservate sia quelle non riservate è, senza ombra di dubbio, un passo importante al fine di impedire il riconoscimento delle associazioni professionali ai sensi dell’articolo 26, del D.lgs. 206/2007. Altra norma importante sulla quale viene richiamata l’attenzione è l’articolo 45 il quale, relativamente al procedimento di iscrizione nell’albo e nell’elenco speciale, prevede che nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine non provveda sulla domanda di iscrizione nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda stessa si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di silenzio assenso. Pertanto, anche in mancanza di un provvedimento espresso da parte del Consiglio dell’ordine, la domanda si intenderà accolta e l’iscrizione nell’albo, o nell’elenco, si perfezionerà allo scadere dei due mesi dalla presentazione della domanda. Viene ribadito che, ancorché iscrizione all’albo si sia perfezionata al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso (due mesi dalla data di presentazione della domanda), anche dopo tale termine, il Consiglio dell’ordine dovrà esaminare la domanda di iscrizione e valutare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 36, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Qualora i requisiti per l’iscrizione sussistano il Consiglio dell’ordine delibera l’avvenuta iscrizione nell’albo o nell’elenco con decorrenza dalla data della formazione del silenzio assenso; in carenza dei requisiti d’iscrizione, invece, il Consiglio dell’ordine potrà assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990. Vista la delicatezza della questione, in considerazione soprattutto delle conseguenze negative che potrebbero derivare per quanto riguarda la tutela dell’affidamento dei terzi, vi è l’invito a provvedere sulle istanze di iscrizione entro il termine di 2 mesi dalla presentazione delle stesse, evitando in tal modo che si formi in silenzio assenso in conseguenza dello scadere del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso. L’articolo 55 del decreto legislativo 59/2010, poi, reca modifiche agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 139/2005. In particolare, all’articolo 36, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, a 206, costituisce titolo per l’scrizione nell’albo”; all’articolo 37 il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”. Gli altri articoli del decreto legislativo 59/2010 che, infine, vengono segnalati sono:
- l’articolo 31, relativo alle informazioni sui prestatori e sui loro servizi;
l’articolo 34, relativo alla pubblicità nell’ambito delle professioni regolamentate; - l’articolo 35, relativo agli studi multidisciplinari;
- l’articolo 46, concernente i requisiti per l’iscrizione negli albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate;
- l’articolo 47, relativo all’iscrizione di associazioni o società di uno Stato membro dell’unione europea in albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate.
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