Che cos'è il Cloud Computing?

In merito, si sono fatti subito sentire i vertici dei Commercialisti (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) con il comunicato stampa del 23.07.2009, che si sono dichiarati, moderatamente soddisfatti per le precisazioni che escludono la trasformazione delle limitazioni di deducibilità previste ai fini IRES in surrettizie presunzioni ai fini IRAP.
Ciò fatto riferimento alla circolare 39/E del 2009, con la quale l'Agenzia delle Entrate è tornata a soffermarsi sui criteri di deducibilità di taluni componenti negativi dalla base imponibile IRAP. “Dal tenore della Circolare 36/E dello scorso 16 luglio – spiega Siciliotti - sembrava che l'Agenzia delle Entrate accarezzasse l'idea di ritenere indeducibili, salvo prova analitica a cura del contribuente, gli ammontari "eccedenti" di quei componenti negativi per i quali sono previste ai fini IRES delle limitazioni di deducibilità in virtù della presunta natura promiscua dei medesimi.
Una impostazione che abbiamo da subito bollato come improponibile e che abbiamo fermamente censurato perché foriera di generare un contenzioso dannoso e improduttivo per il Paese”. “Le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 39 di ieri – afferma Siciliotti - escludono ul nascere che una simile impostazione rispecchi gli indirizzi operativi che devono essere seguiti dagli uffici periferici nella loro attività di accertamento e restituiscono sicurezza in ordine al fatto che, fino a prova contraria (a cura del verificatore), l'inerenza di presume sussistere ai fini IRAP anche in relazione ai componenti negativi "eccedenti" gli ammontari massimi deducibili ai fini IRES”.
"Grazie al crescente dialogo tra le nostre due istituzioni - conclude Siciliotti - posso per altro già ora dire che altre precisazioni arriveranno sul tema della deducibilità della quota di ammortamenti riferibili alle aree su cui insistono fabbricati, esattamente come nei giorni scorsi avevo potuto affermare in tutta serenità che l'Agenzia delle Entrate sarebbe celermente tornata sulla non felice formulazione di alcuni passaggi della Circolare 36/E in materia di inerenza".