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Il professionista che esercita la propria attività di lavoro autonomo in un immobile detenuto in locazione non è soggetto all’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Strada spianata per il rimborso di tale imposta in presenza di mancanza dell’autonoma organizzazione. Si avvicina il (“caldo”) periodo delle dichiarazioni annuali fiscali e la Corte di Cassazione non è mancata di farsi sentire in tale materia con le sentenze nn. 10271 e 10295 depositate il 10 maggio 2011. Con dette decisioni la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dell’Amministrazione finanziaria che aveva rifiutato il rimborso dell’Irap a due medici convenzionati che, oltre a non possedere un’autonoma organizzazione, detenevano lo studio professionale solo in affitto, non erano, quindi, neppure i proprietari degli immobili.
La motivazione della Cassazione
In base a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del D.p.r. n. 917/1986, è escluso dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività (quindi, assente di autonoma organizzazione), oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Il contribuente, dal canto suo, al fine di chiedere il rimborso delle somme versate, deve fornire la prova dell’assenza delle citate condizioni. Si ricorda, che in tal senso, i giudici di merito, usualmente, accettano come mezzi di prova, ad es. la copia del quadro RE del Modello Unico, la copia dei quadri dei questionari degli studi di settore dove, per disposizione di legge, il contribuente deve dichiarare i dati relativi all’utilizzo di beni strumentali o meno, all’utilizzo del’opera lavorativa di terzi o meno. In presenza, da tali documenti, che, quindi, attestano la mancanza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per condurre la propria attività professionale, la mancanza di personale (unica possibilità che viene consentita è data dall’eventuale presenza di prestazioni puramente occasionali), allora il giudice di merito, accertando la mancanza dell’autonoma organizzazione, accetta le richieste dei contribuenti.
Fonte: www.businesspass.it
a cura di Vincenzo D'Andò