Che cos'è il Cloud Computing?

E’, infatti, in Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 26 marzo 2010 il provvedimento (D.L. n. 40 del 25 marzo 2010)
varato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2010. Il D.L. n. 40/2010,
oltre alle misure a sostegno della domanda in particolari settori per le
quali lo Sviluppo economico indicherà le modalità di fruizione dei
contributi, contiene importanti disposizioni in materia di lotta alle
frodi internazionali e riduzione del contenzioso, e nuove regole per la
notifica di atti ai non residenti.
Lotta all’evasione
Aumenta
la lotta all’evasione internazionale, infatti, il neo Decreto si
focalizza sulle operazioni “carosello” e “cartiere” ed obbliga i
soggetti passivi Iva a comunicare telematicamente all’Agenzia delle
Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
e ricevute nei confronti di operatori economici dei Paesi black list
(individuati dai Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001). Le modalità di comunicazione
alle Entrate saranno stabilite da un Decreto MEF entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del D.L. incentivi. Inoltre, il Ministero potrà
escludere dall’obbligo di comunicazione alcuni Paesi black list o alcuni
settori di attività; allo stesso modo, potrà estendere l’adempimento
anche a Stati non black list o a specifiche tipologie di attività o
operatori. Peraltro, dal prossimo 1° maggio le società dovranno
informare, attraverso il modello di comunicazione unica, il Registro
imprese della Camera di commercio, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e
l’Inail, degli eventuali trasferimenti all’estero della propria sede. Il
decreto legge introduce anche misure finalizzate a contrastare la
fruizione illegittima di crediti d’imposta. In caso di utilizzo
illecito di crediti agevolativi la cui fruizione è stata autorizzata da
amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle
Entrate trasmetterà a queste strutture i dati sui crediti utilizzati in
diminuzione delle imposte, in modo da accelerare le procedure di
recupero. Le somme recuperate dovranno confluire nell’entrata del
Bilancio dello Stato, rimanendo acquisite all’Erario. Infine, si prevede
anche il contrasto alle frodi nel settore marittimo in sinergia tra
l’Agenzia delle Entrate e l’Ipsema (l’Istituto di previdenza per il
settore marittimo).
Notifiche ai contribuenti
residenti all’estero
Nuove regole sul recupero all’estero
di crediti per imposte italiane: Le notifiche ai contribuenti non
residenti si considerano valide se effettuate tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno presso la residenza estera indicata nell’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero o la sede legale estera risultante
dal Registro delle imprese. In mancanza di queste informazioni, la
notifica sarà inviata all’indirizzo indicato in sede di richiesta del
codice fiscale o di variazione dei dati. La notifica è valida anche
quando i residenti all’estero non abbiano comunicato all’Agenzia delle
Entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o domicilio,
secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate. Le comunicazioni (e successive variazioni) hanno effetto dal
30° giorno successivo a quello della loro ricezione. Le regole sono
valide anche per la notifica delle cartelle di pagamento.
Riduzione del contenzioso
Vengono
introdotte nuove regole per ridurre il contenzioso tributario: Il
contribuente, nell’ambito della conciliazione giudiziale, dovrà adesso
presentare adeguata garanzia per il pagamento delle rate delle somme
dovute solo quando l'importo complessivo delle rate successive alla
prima sia superiore a 50mila euro. Procedure semplificate per la
notifica delle sentenze emesse dalla Commissione tributaria. Inoltre,
viene abrogata la disposizione contenuta nelle norme sul processo
tributario (Dlgs 546/1992, art. 52, comma 2) in base alla quale gli
uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria dovevano chiedere,
per proporre appello principale, l’autorizzazione preventiva al
responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione
regionale. Infine, le norme in materia di pagamento del tributo in
seguito a decisione della Commissione Tributaria Regionale sono estese
alle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Centrale.
Incentivi
E’ di
300 milioni di euro la dotazione del Fondo istituito presso il
ministero dello Sviluppo economico per gli incentivi destinati ai
consumi, alle abitazioni, alla mobilità sostenibile, all’efficienza
energetica, alla sicurezza sul lavoro e all’innovazione. Si va dal
bonus per l’acquisto di motocicli elettrici ad elettrodomestici ad alta
efficienza energetica, dagli “eco-immobili” alle macchine per uso
agricolo. Sconti anche per motori ad alta efficienza e per nautica da
diporto. E’ previsto un sostegno particolare per le innovazioni
tecnologiche applicate al settore aeronautico, per la costruzione di
prototipi di nave multiuso per le emergenze, per l’emittenza televisiva
locale e per l’Agenzia per la sicurezza nucleare (sul sito del ministero
dello Sviluppo economico, l'elenco dettagliato degli incentivi). Le
modalità di erogazione dei contributi (è previsto un tetto massimo per
ciascuna tipologia) saranno definite da un decreto dello stesso Sviluppo
economico, emanato di concerto con il MEF e con il ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Il
provvedimento andrà adottato entro dieci giorni.
Detassazione per le imprese
della moda e del settore tessile
Il Decreto concede aiuti
anche alle aziende operanti nel settore tessile e della moda, fiore
all’occhiello del made in Italy, stanziando un contributo complessivo di
70 milioni di euro. Viene infatti introdotta la detassazione dal
reddito d’impresa degli investimenti in attività di ricerca industriale e
di sviluppo per la realizzazione di campionari. L’agevolazione,
riservata alle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13
e 14 della tabella Ateco 2007, è valida per gli investimenti realizzati
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e
fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.
Il beneficio è fruito al momento di versare il saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli
investimenti. L’acconto per il periodo d’imposta successivo va
calcolato senza tener conto dell’agevolazione. Un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto Incentivi, stabilirà criteri e
modalità attuative dell’agevolazione.