Che cos'è il Cloud Computing?

Il Commercialista non può inserire in contabilità costi non documentati, neppure in ipotesi di disordine contabile. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9916 del 26 aprile 2010, ha, infatti, stabilito che è preciso obbligo del commercialista non appostare nella dichiarazione dei redditi costi privi di documentazione o non inerenti all'anno di dichiarazione. In tal contesto, al fine di escludere la sua responsabilità, non rileva il disordine in contabilità tenuto dal contribuente e denunciato dal professionista.
Sulla questione, il presidente del CNDCEC, Claudio Siciliotti, ha osservato che “i Commercialisti non si sottraggono alle proprie responsabilità, ma non possono accettare di essere considerati responsabili verso i clienti, anche a prescindere da accordi privatistici presi con loro” ribadendo che la stessa Cassazione non riconosce alla consulenza tributaria lo status giuridico di professionisti posti a presidio di un pubblico interesse: “la giurisprudenza della Cassazione ha in passato negato questo ruolo dei commercialisti in ambito tributario, affermando che la consulenza e l'assistenza tributaria è liberamente esercitabile da qualsiasi soggetto. Come è possibile ora porre proprio lo status giuridico del commercialista alla base di un principio di responsabilità nei confronti del cliente che dovrebbe prescindere persino da possibili accordi privatistici tra consulente e cliente? Se per l’assistenza tributaria è possibile andare anche da soggetti privi di quegli obblighi deontologici che la sentenza pone alla base della responsabilità del commercialista, significa che quegli obblighi deontologici non sono considerati dal giudice un valore prezioso e imprescindibile”.
Domiciliare la contabilità al Commercialista non prova il mandato
La Corte di Cassazione, con un’altra sentenza (n. 9917 del 2010), ha, inoltre, fissato in modo più rigoroso i principi del vincolo contrattuale e di responsabilità per i professionisti. La domiciliazione della contabilità presso il commercialista non basta a dimostrare l'esistenza di un rapporto professionale. Questo va, infatti, provato con elementi più ampi.