Funzioni del Collegio sindacale nelle S.r.l. alla luce del D.Lgs. n. 39/2010: Nota interpretativa del CNDCEC

 

il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo della direttiva revisione (2006/43/CE), ha introdotto significative novità in relazione alla disciplina del collegio sindacale delle società a responsabilità limitata. Poiché tali disposizioni sono da subito applicabili il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha elaborato una nota interpretativa che illustra le novità più significative. Il documento è disponibile sul sito Internet (www.cndcec.it) nella sezione “Principi contabili e sistemi dì controllo e revisione” dell’area “Studi e ricerche - Commissioni”.

Conferme
Il nuovo art. 2477 c.c. conferma le ipotesi di nomina obbligatoria già previste dalla previgente disciplina.  Il Collegio Sindacale deve essere, quindi, obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.:
- è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro (art. 2477, co. 2, c.c.);
- ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2477, co. 3, lett. c), c.c.).

Novità
Il nuovo art. 2477 c.c. estende l’obbligatorietà dell’organo di controllo interno, disponendo che la nomina del Collegio Sindacale sia, altresì, obbligatoria quando la S.r.l.:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art. 2477, co. 3, lett. a), c.c.);
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477, co. 3, lett. b) c.c.).
Da tenere presente che le disposizioni innovative contenute nell’art. 2477 c.c. hanno efficacia immediata e, dunque, sono già applicabili a partire dal 7 aprile 2010 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo). Alla nomina – obbligatoria – del Collegio Sindacale si dovrà, pertanto, procedere dalla prossime assemblee di approvazione del bilancio e in ogni caso entro trenta giorni dalla data dell’assemblea che in tal senso delibera. (CNDCEC, nota informativa 33/2010, prot. 5021 del 13 maggio 2010)

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