Finanze: Chiarimenti sulle nuove misure antiriciclaggio

Finanze: Chiarimenti sulle nuove misure antiriciclaggio

Ai fini della normativa antiriciclaggio, non saranno applicate sanzioni per le violazioni commesse tra il 31/05/2010 ed il 15/06/2010 se riferite ad importi compresi tra € 5.000,00 – € 12.500,00. E’ questo uno dei primi chiarimenti contenuti nella circolare n. 281178 emessa nei primi giorni di agosto 2010 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed avente per oggetto le neo misure introdotte dal D.L. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010) in materia di normativa antiriciclaggio. Tale circolare, in particolare, è interpretativa delle disposizioni contenute nella cd. manovra correttiva. Viene consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Per importi inferiori a 5.000 euro è consentita l’emissione (clausola non trasferibile), di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari in forma libera previa richiesta in forma scritta, con il pagamento dell’imposta di bollo di € 1,50. Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno. Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Gli assegni emessi all’ordine del traente (i cd. assegni “a me medesimo”) non possono circolare, qualunque sia l’importo: l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiano. Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 5.000 euro. Per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle suddette disposizioni, si applica una sanzione compresa tra il 5% (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell’i per cento) e il 40% dell’importo trasferito. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro. Ad es. per il trasferimento di un assegno bancario di 100.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima, la somma da pagare è di 5.000 euro. Mentre per il trasferimento di un assegno bancario di 200.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5%, la somma da pagare è di 10.000 euro. Per talune violazioni (dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell’art. 49), per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%. Le violazioni oggetto di questo inasprimento riguardano anche i trasferimenti effettuati tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento (money transfer). Infine, in relazione agli importi fino a 50.000 euro per un libretto al portatore con saldo di 50.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 10.000 euro (pari al 20%), quella massima è di 20.000 euro (pari al 40%). Mentre per importi superiori a 50.000 euro:
- per un libretto al portatore con saldo di 60.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 18.000 euro (pari al 30%), quella massima di 36.000 euro (pari al 60%). E’ stata diffusa la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 281178 di agosto 2010 interpretativa delle modifiche introdotte dall’art. 20 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle disposizioni sulle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell’art. 49 e nell’art. 58 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni (attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

Ecco i chiarimenti del Ministero
L’art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, ha modificato gli artt. 49 e 58 del D.Lgs. 21 novembre 2007. n. 231, riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore e inasprendo le sanzioni relative a questa tipologia di violazioni. La citata circolare fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio. Con effetto a decorrere dal 31 maggio 2010, la soglia ovunque indicata di 12.500 euro è ridotta a 5.000 euro, mentre rimane inalterata la struttura delle violazioni previste dai commi dall’1 al 19 dell’articolo 49 del DLgs 231/2007. Non si applicano le sanzioni perle violazioni previste dai commi 1,3, 5, 8, 12 e 13 dell’articolo 49, commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010, quando riferite a importi compresi tra 5.000 e 12.500 euro. Per conseguenza, rileggendo alla luce della nuova soglia le norme già contenute nel DLgs 231/2007 viene precisato quanto segue:
È consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. È consentita l’emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori a 5.000 euro. Viene confermato che, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del DLgs 23 1/2007, il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia. Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno. Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Gli assegni emessi all’ordine del traente (i cd. assegni “a me medesimo”) non possono circolare, qualunque sia l’importo: l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiano. Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 5.000 euro. I libretti che eccedano tale soglia al 31 maggio 2010 dovranno essere ricondotti al di sotto di 5.000 euro entro il 30 giugno 2011. I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione di essere stati riportati a un saldo inferiore a 5.000 euro. Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate: il nuovo comma 8 dell’art. 58 del DLgs 231/2007 fissa a 3.000 euro l’importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. L’intento è di scoraggiare l’uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l’evasione fiscale. In merito alle sanzioni applicabili, viene precisato quanto segue: Per tutti i trasferimenti di importo tra 5.000 e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell’art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l’1% e il 40% cento dell’importo trasferito. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro. Per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle suddette disposizioni, si applica una sanzione compresa tra il 5% (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell’1%) e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando che l’importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro. Un esempio per il comma 5 dell’articolo 49:
- per il trasferimento di un assegno bancario di 55.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, la sanzione minima prevista è pari a 3.000.
Un secondo esempio per il comma 5 dell’articolo 49:
- per il trasferimento di un assegno bancario di 100.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5%, la somma da pagare è di 5.000 euro.
Un terzo esempio per il comma 5 dell’articolo 49:
- per il trasferimento di un assegno bancario di 200.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5%, la somma da pagare è di 10.000 euro.
Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell’articolo 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2 per cento dell’importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell’art 60 dello stesso decreto. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio. Per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell’articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 5.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare). Per questa violazione non è prevista la facoltà di oblare. Un esempio per il comma 6 dell’articolo 49:
- per il trasferimento di un assegno bancario di 1.000 euro, emesso all’ordine del traente, la sanzione minima è comunque di 3.000 euro.
Per le violazioni dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell’articolo 49, per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%. Si precisa che le violazioni oggetto di questo inasprimento riguardano anche i trasferimenti effettuati tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento, nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (money transfer), come specificato nei commi 18 e 19 dell’art. 49. Un esempio per il comma 12 dell’articolo 49 per importi fino a 50.000 euro:
- per un libretto al portatore con saldo di 50.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 10.000 euro (pari al 20%), quella massima è di 20.000 euro (pari al 40%).
Un secondo esempio per il comma 12 per importi superiori a 50.000 euro:
- per un libretto al portatore con saldo di 60.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 18.000 euro (pari al 30%), quella massima di 36.000 euro (pari al 60%).

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