Federalismo regionale e provinciale: decreto attuativo


Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto attuativo del federalismo fiscale riguardante i tributi delle regioni, adesso si attendono gli ulteriori sviluppi in merito. Questo i punti principali del provvedimento:
Prevista l’addizionale IRPEF per le Regioni dal 2012 che dal 2015 potrà essere aumentata fino al 3% contestualmente a una riduzione delle aliquote di competenza statale. La riduzione dell’IRAP potrà avvenire solo se l’IRPEF non sia stata aumentata. La quota IVA che andrà alle Regioni dal 2014 sarà ridefinita da Governo e Regioni e alimenterà il Fondo di solidarietà regionale per finanziare sanità, istruzione, assistenza e trasporto pubblico. Mentre  dal 2014 scompariranno la tassa di abilitazione professionale, l’imposta sulle concessioni demaniali e per l’occupazione di spazi pubblici, tuttavia dal 2012 arriverà la compartecipazione all’accisa sulla benzina.
IRPEF
Verranno introdotte due addizionali all'IRPEF.
La prima entrerà in vigore dal 2012, sarà determinata in misura fissa, uguale per tutte le regioni con un decreto del Presidente del Consiglio. Tale decreto ridurrà in modo proporzionale le aliquote dell'IRPEF destinata alle casse dello Stato. La seconda addizionale, dal 2013, sarà nella disponibilità delle regioni: la base sarà 0,9%, come avviene in atto, ma potrà essere aumentata fino al 2,1% aggiuntivo rispetto alla nuova aliquota base, raggiungibile dal 2015.
IVA
A ciascuna Regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l’aliquota di compartecipazione sarà calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall’anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle Regioni verranno stabilite in conformità con il principio di territorialità.
IRAP
A decorrere dall’anno 2014 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, potrà ridurre le aliquote dell’IRAP fino ad azzerarle. Rimarrà comunque il potere di variazione dell’aliquota di cui all’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997. L’eventuale riduzione o azzeramento dell’IRAP sarà esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi.

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