Che cos'è il Cloud Computing?

Il documento della Commissione di Studio del Cndcec "Il diritto fallimentare dopo la riforma", pubblicato il 19.02.2010,
si concentra sui crediti sorti per prestazioni professionali rese prima
dell'apertura del fallimento. Il documento, disponibile sul sito www.cndcec.it
è dedicato alla memoria di Liberato Passarelli, come segno di
riconoscimento per la sua opera prestata nell'ambito della Commissione
e quale tributo alla sua memoria per l'esemplare condotta che l'ha
portato all'estremo sacrificio nell'esercizio del suo dovere di
curatore fallimentare.
Altra prestazione professionale qualificata come resa in funzione del fallimento o del concordato preventivo è quella del consulente tecnico d’ufficio, nominato nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di cui all’art. 15 della legge fallimentare, il cui credito viene ritenuto prededucibile.
Stessa cosa, per il credito relativo al compenso dell’amministratore giudiziario, del curatore speciale o del custode, nominati dal Tribunale su istanza di parte nel corso dell’istruttoria prefallimentare ai sensi dell’art. 15, comma 8, della legge fallimentare, allorché vengano emessi provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa debitrice.
Infine, viene ritenuto che le prestazioni professionali rese a favore dell’impresa in stato di insolvenza nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento, dirette ex art. 15, co. 4, della legge fallimentare sia alla predisposizione della “situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata”, sia alla redazione di “memorie”, documenti” o “relazioni tecniche”, possono fare sorgere un credito prededucibile nel successivo fallimento, se strumentalmente necessarie all’apertura della procedura concorsuale, sempreché l’impresa non abbia per dimensioni e struttura organizzativa la capacità di predisporre tali atti autonomamente senza ricorrere a professionalità esterne.