Che cos'è il Cloud Computing?

Va, quindi, rilasciato il certificato di compiuta pratica presso un Consulente del lavoro anche se il tirocinante svolge la pratica da un Commercialista. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la decisione n. 06998/2010 depositata il 21 settembre 2010, che ha, così, respinto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, avverso la decisione sfavorevole avuta in precedenza innanzi al TAR del Lazio. La vicenda è scaturita dal diniego del Consulenti del Lavoro di rilasciare il certificato di compiuta pratica ad un proprio iscritto, motivato dal presupposto che avesse in corso altro rapporto di tirocinio stavolta presso uno studio di Commercialista. Secondo il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro ciò (doppio rapporto di tirocinio) sarebbe stato incompatibile con l’espletamento della pratica presso il Consulente del Lavoro, poiché l’aspirante professionista non avrebbe potuto dedicare sufficiente tempo ad entrambi i due diversi tipi di pratica professionale. Ma secondo il Consiglio di Stato le cose non stanno così che, peraltro, ha confermato la decisione sottostante del TAR del Lazio. Infatti, si legge nella citata decisione del CDS che al praticante che ha dimostrato di avere svolto con diligenza il prescritto periodo di pratica per due anni e per non meno di quattro ore giornaliere (di media) non può essere negato il certificato di compiuta pratica.
Una possibilità per non rilasciare tale certificato si può verificare se si riesce a dimostrare che, in concreto, per il numero e la qualità degli impegni giornalieri assunti, il praticante non ha dedicato alla pratica di consulente del lavoro l’impegno minimo giornaliero richiesto dalle disposizioni regolamentari. Ad esempio, ciò potrebbe accadere nel caso in cui lo stesso svolga contemporaneamente un’attività di lavoro ed una doppia pratica professionale. Quindi, svolga in contemporanea tre attività (di cui una di lavoro subordinato) e non, quindi, due (attività di tirocinio) come è avvenuto nel caso di specie. Pertanto, svolgendo solo le due attività pratica, a parere del CDS non incompatibili tra loro, al diretto interessato deve essere rilasciato il certificato di compiuta pratica.