Decreto correttivo antiriciclaggio


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 03.11.2009 il D.Lgs. 25.09.2009, n. 151, con il quale sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (cd. decreto antiriciclaggio). Lo ha ricordato Assonime con una nota del 23.11.2009, che ha messo in risalto le seguenti principali novità del decreto correttivo:
- l’obbligo per l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), di trasmettere annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull’attività svolta, nonché l’obbligo per la stessa di emanare istruzioni da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale in materia di segnalazione di operazioni sospette (art. 3);
- l’obbligo per gli intermediari che hanno succursali e filiazioni in Stati extracomunitari di applicare misure equivalenti a quelle stabilite dalla disciplina comunitaria in materia di adeguata verifica e conservazione (art. 5);
- l’estensione del novero dei professionisti tenuti al rispetto della disciplina antiriciclaggio alle associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati (art. 6);
- l’esonero per i componenti degli organi di controllo comunque denominati (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato sul controllo della gestione, organismo di vigilanza, ecc.) dagli obblighi di verifica, registrazione della clientela e denuncia delle operazioni sospette, fermo restando l’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle norme contenute nel decreto (art. 6);
- l’estensione dell’obbligo di verifica della clientela e della conservazione dei dati al cd. titolare effettivo (art. 20).
Tale soggetto viene definito dallo stesso decreto correttivo come la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari (art. 1);
- l’introduzione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo per gli intermediari di non aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo (art. 34). Le modifiche sono entrate in vigore il 04.11.2009, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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