Decreto anticrisi: via libera definitivo dell'Aula

Con 166 voti favorevoli, 109 contrari e nessun astenuto, l'Assemblea ha approvato in via definitiva il ddl 1724 di conversione in legge del decreto recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. Sul provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento, molto complesso, è così articolato:
Parte I - Economia reale
Titolo I- Interventi anticrisi
Articolo 1 (Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)
Articolo 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni)
Articolo 1-ter (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)
Articolo 2 (Contenimento del costo delle commissioni bancarie)
Articolo 3 (Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie)
Articolo 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia)
Articolo 4-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico)
Articolo 4-ter (Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV)
Articolo 4-quater (Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici)
Articolo 4-quinquies (Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici)
Articolo 4-sexies (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone)Articolo 4-septies (Interventi in favore della filiera agroalimentare)
Articolo 5 (Detassazione degli investimenti reinvestiti in macchinari)
Articolo 6 (Accelerazione dell' ammortamento sui beni strumentali di impresa)
Articolo 6-bis (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale)
Articolo 7 (Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza)
Articolo 8 (Sistema «export banca»)
Articolo 9 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)
Articolo 9-bis (Patto di stabilità interno per gli enti locali)
Articolo 10 (Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali)
Articolo 11 (Analisi e studi economico-sociali)
Articolo 11-bis (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva)
Articolo 11-ter (Sportello unico per le attività produttive)
Articolo 11-quater (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza)
Titolo II - Interventi antievasione e antielusione internazionale e nazionale
Articolo 12 (Contrasto ai paradisi fiscali)
Articolo 13 (Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)
Articolo 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato)
Articolo 14 (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti)
Articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
Articolo 15 (Potenziamento della riscossione)
Articolo 15-bis (Disposizioni in materia di giochi)
Articolo 15-ter (Piano straordinario di contrasto del gioco illegale)
Parte II - Bilancio pubblico
Articolo 16 (Flussi finanziari)
Articolo 16-bis (Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue)
Articolo 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti)
Articolo 18 (Tesoreria statale)
Articolo 19 (Società pubbliche)
Articolo 20 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)
Articolo 21 (Rilascio di concessioni in materia di giochi)
Articolo 22 (Settore sanitario)
Articolo 22-bis (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome)
Articolo 22-ter (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento)
Articolo 23 (Proroga di termini)
Articolo 24 (Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato)
Articolo 25 (Spese indifferibili)


Tante novità fiscali nella manovra d'estate.
Il fisco potrà contare su nuove possibilità di intervento in tema di accertamento ed evasione fiscale. Il Pubblico registro automobilistico dovrà segnalare all’Amministrazione finanziaria chi possiede più di 10 auto. E’ stato ridotto a 9 mesi il termine per la notifica delle cartelle di pagamento, arrivano norme più stringenti per capitali e attività detenute da italiani in paradisi fiscali che si considerano evasione fiscale. Verrà istituita una task force per contrastare l'evasione internazionale. Presto sarà incrementata l'attività di scambio di informazioni tra pubblica amministrazione e Inps per scovare eventuali illeciti.


Accertamento (art. 15, commi 8-bis e 8-ter)
L'Agenzia delle entrate potrà richiedere dati, notizie e documenti a specifiche categorie di imprese esercenti attività finanziarie e creditizie, concessi in sede di accertamento delle imposte sui redditi e di controlli Iva, anche ai fini di iscrizione di ipoteca e di concessione di sequestro conservativo per il caso in cui vi sia fondato timore di perdere la garanzia del credito derivante da sanzioni tributarie. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, potrà chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, nonché l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. Stessi poteri di richiesta anche in alcune ipotesi di applicazione del sequestro conservativo e dell'ipoteca:
- per somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati da uffici ed enti in base ai processi verbali di constatazione;
- per somme dovute dopo la notifica degli atti di accertamento di maggiori tributi;
- per importi iscritti a ruolo sulla base di atti di accertamento di maggiori tributi.


Accertamento imposte sul reddito e controlli Iva (art. 15, commi 8-quinquies e 8-sexies)
L'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle imposte sul reddito e di controlli Iva, potrà richiedere notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa alle autorità e agli enti che svolgono attività di controllo e vigilanza in relazione a tale attività. La richiesta di informazioni potrà essere effettuata anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. La richiesta potrà essere inoltrata previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale, o, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale. Inoltre le modalità andranno concordate tra il Ministero dell’Economia e Finanze e l'Autorità coinvolta nel procedimento (saranno individuate da un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia, d'intesa con l'Autorità di vigilanza e in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza).


Contrasto ai paradisi fiscali (art. 12)
Verrà aumentata la lotta ai paradisi fiscali: investimenti e attività finanziarie fatte da italiani in paradisi fiscali sono illegali e vanno considerati come redditi sottratti a tassazione. L'Agenzia delle Entrate istituirà, in coordinamento con la Guardia di finanza, un'unità speciale per il contrasto all'evasione e all'elusione internazionale. Le disposizioni danno attuazione alle intese che sono state raggiunte tra Stati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute da Paese con regimi fiscali privilegiati. Lo scopo è quello di migliorare il livello di trasparenza fiscale (attualmente insoddisfacente) e incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. Inasprito l'apparato sanzionatorio. L'Agenzia delle Entrate si potrà avvalere del personale della Guardia di finanza destinato ad attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea per le attività, da svolgersi all'estero, legate alla finalità di garantire la massima efficacia all'azione di controllo in tema di evasione ed elusione internazionale. Previsto un aumento della quota del contingente di esperti, relativo al personale del Corpo della Guardia di finanza, da utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi con particolare competenza tecnica in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.


Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali (art. 13)
Sono state inserite norme per evitare indebiti arbitraggi fiscali. L'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento con particolare riferimento a operazioni infragruppo, viene subordinata a una verifica di effettività sostanziale. Per tale fine sono state modificate alcune disposizioni del Tuir.


Convenzione Agenzia delle entrate e Inps (art. 15, comma 8-terdecies)
Verrà stipulata una convenzione tra l'Agenzia delle entrate e Inps per specifici controlli che richiedono uno scambio reciproco di informazioni.


Credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto (art. 15, commi 8-septies e 8-novies)
È stato introdotto un credito di imposta per le imprese di autotrasporto, corrispondente a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009. Il credito di imposta è pari a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività di autotrasporto. La misura del credito dovrà essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. È anche previsto il cambiamento di destinazione dei fondi finalizzati alla concessione di crediti d'imposta, corrispondenti a parte delle tasse automobilistiche pagate, nell'anno 2009, dalle imprese di autotrasporto, per i veicoli con massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate: la norma prevede che i fondi non utilizzati siano destinati a misure di sostegno agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.


Firma autografa in atti di liquidazione, accertamento e riscossione (art. 15, commi 7 e 8)
La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato potrà essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. A seguito delle modifiche apportate la disposizione vale anche per gli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ove gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati. Un provvedimento dei direttori delle agenzie fiscali e del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuerà gli atti interessati dalla disposizione.


Importi iscritti a ruolo (art. 15, comma 8-quater)
Per gli importi iscritti a ruolo, sulla base dei provvedimenti con i quali vengono accertati maggiori tributi, l'iscrizione di ipoteca e il sequestro conservano, senza bisogno di formalità o annotazioni, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. L'agente potrà procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni in tema di riscossione delle imposte sul reddito (Dpr 602/1973), fermo restando il limite all'espropriazione immobiliare: il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare per importi complessivamente inferiori a 5.000,00 euro, né se il valore del bene, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore al medesimo ammontare.


Notifiche delle cartelle di pagamento (art. 15, commi da 3 a 5)
È stato ridotto da 11 mesi a 9 mesi il termine a disposizione degli Agenti della riscossione per le notifiche delle cartelle di pagamento. Le norme si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. In particolare, la norma, tra le cause della perdita del diritto al discarico contempla la mancata notificazione - imputabile al concessionario della riscossione - della cartella di pagamento entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, con riguardo ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. In via transitoria, per i ruoli consegnati prima di tale data vige il termine di undici mesi. In particolare il comma 3 allunga i termini per la notifica della cartella: la perdita del diritto al discarico si verifica ove la cartella di pagamento non sia notificata prima del decorso del nono mese, e non più dal quinto mese successivo alla consegna del ruolo. Si dispone inoltre (comma 4) che il nuovo termine si applichi ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. Per conseguenza:
- ai ruoli consegnati prima del 31 ottobre 2009, si continua ad applicare il termine di undici mesi;
- ai ruoli consegnati a decorrere dal 31 ottobre 2009, si applicherà il nuovo termine di nove mesi.


Segnalazioni del Pubblico registro automobilistico (art. 15, comma 8-octies)
Gli uffici del pubblico registro automobilistico, se accertano che una persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, dovranno effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente.


Tassa sull'oro (art. 14)
Viene introdotta una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale. Vanno considerate le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale (platino, palladio, oro e argento). Le disponibilità in metalli preziosi rilevano anche qualora siano depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili. Sono invece escluse le disponibilità in metalli preziosi conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, nonché quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia. L'imposta sostitutiva sarà commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta andrà versata a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre il saldo sarà versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta. In caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza, in base al Tuir, verrà scomputata dalle imposte sui redditi.


Task force per il contrasto all'evasione internazionale (art. 12, comma 3).
L'Agenzia delle entrate andrà ad istituire, in coordinamento con la Guardia di finanza, un'unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili all'individuazione di fenomeni illeciti e il rafforzamento della cooperazione internazionale. Ciò al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero.


Manovra d'estate: Decreto correttivo
Nel frattempo, il presidente della Repubblica, ha firmato il decreto-legge correttivo del di alcune disposizioni del decreto-legge anticrisi. Il Capo dello Stato ha quindi promulgato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, avendo anche preso atto della dichiarazione resa dal presidente del Consiglio dei Ministri che subordina «l'applicabilità della norma sulle disponibilità auree della Banca d'Italia al conseguimento del parere favorevole della Banca centrale europea, oltre che del parere conforme della stessa Banca d'Italia». Il presidente della Repubblica ha poi emanato il decreto-legge correttivo, che entrerà in vigore contestualmente alla legge di conversione del decreto anticrisi.

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