Che cos'è il Cloud Computing?

Nell’imminenza
della pubblicazione del decreto di recepimento della direttiva sulle
revisioni legali dei conti annuali e consolidati, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha ritenuto opportuno preparare una breve nota informativa (n. 15/10 del 24.02.2010),
che intende costituire una sorta di guida, per i Commercialisti, sulle
tematiche professionali più rilevanti emerse dal testo del decreto. Non
si tratta di un esame tecnico del testo ma di un elaborato che riassume
i temi più caldi e di maggior interesse immediato per tutti i citati
professionisti. Il decreto di attuazione della direttiva revisione
(2006/43/CE), rivolto all’esclusivo recepimento della direttiva
comunitaria, è un decreto che si limita ad intervenire nella disciplina
della revisione contabile nel rispetto dell’obiettivo dichiarato dalla
stessa direttiva: operare “una sostanziale armonizzazione, sebbene non
completa, degli obblighi in materia di revisione legale dei conti. Uno
Stato membro che prescrive la revisione legale dei conti ha facoltà di
imporre obblighi più severi, salva disposizione contraria della
presente direttiva”.
Si tratta della disciplina comunitaria dei controlli contabili posti a valle dei processi decisionali che hanno a riferimento i soli dati contabili, che nulla hanno a che vedere con la governance societaria che si preoccupa di stabilire i rapporti tra governo delle imprese e sistema dei controlli, che assicura che questi ultimi siano fondati su un approccio dinamico e che siano realizzati nel corso della formazione della decisioni aziendali. Negli enti di interesse pubblico (tra cui società quotate, banche ed assicurazioni), l’art. 41 della direttiva prevedeva l’istituzione di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. In tutte le società di capitali, ai sensi dell’art. 13 del decreto attuativo l’incarico di revisione legale dei conti è attribuito dall’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo.
Nelle Srl, novellando l’art. 2477 cod. civ., il legislatore ha ampliato, da un lato, le ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale (redazione del biiancio consolidato, controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti), dall’altro, ha introdotto norme volte a garantire la nomina effettiva dell’organo di controllo al realizzarsi delle condizioni di legge, prevedendo che qualora l’assemblea non provveda alla nomina del collegio sindacale, la stessa possa essere disposta dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
Riguardo l’esame degli interventi tema di revisione è stato riscontrata:
- Una sostanziale equivalenza della disciplina di accesso all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti;
-
una disciplina più rigorosa per l’esercizio dell’attività di revisione
e maggiori difficoltà per mantenere l’iscrizione nel registro. Non cambia nulla fino all’emanazione dei regolamenti attuativi. Fino all’emanazione dei regolamenti rimangono applicabili:
- le disposizioni che attribuiscono al CNDCEC la tenuta del registro;
-
le disposizioni che consentono a coloro che sostengono l’esame di stato
per l’iscrizione nella sezione A e nella Sezione B dell’albo dei
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di ottenere l’esonero
totale dall’esame per revisore contabile.