Che cos'è il Cloud Computing?

Per le cessioni delle quote delle S.r.l. curate dai Commercialisti non occorre l’autentica notarile sulla firma digitale. La Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (cd. Legge di stabilità), mediante l’art. 14, comma 8, ha introdotto un’interpretazione autentica in materia di cessione di quote e sottoscrizione digitale precisando che, nel caso di cessioni di quote di S.r.l. di cui all’art. 36, comma 1-bis del Decreto legge 112/2008 (si tratta delle cessioni perfezionate dai Commercialisti) non è necessario che la firma digitale venga autenticata dal notaio; l’atto di trasferimento, in questi casi, opera in deroga all’art. 2470, comma 2 c.c.. In tal modo, il Legislatore ha inteso chiarire il dubbio interpretativo che era sorto in conseguenza della non chiara formulazione normativa e dopo che alcuni Conservatori del registro non avevano dato seguito alla richiesta di iscrizione delle cessioni di quote sottoscritte solo digitalmente e senza autentica notarile.
Aumento dell’imposta sostitutiva per le cessioni realizzate dal 1° gennaio 2012
Infine, si ricorda che, in materia di cessione di quote, a partire dal 1° gennaio 2012, le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni non qualificate verranno assoggettate a imposta sostitutiva del 20% e non più, quindi, del 12,5%.
Fonte: www.businesspass.it