Cessione quote societarie senza autentica notarile


L’atto di cessione delle quote societarie, firmato in maniera digitale dal Commercialita, non richiede l’autentica del notaio. E’ inammissibile il diniego di ricevere l'atto di trasferimento quote firmato digitalmente privo dell’autentica notarile.


L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (comunicato stampa del 01.12.2009) ha inviato una lettera personale al Conservatore del Registro delle Imprese di Brescia giacché ritiene inammissibile il diniego di ricevere l'atto di trasferimento quote firmato digitalmente privo dell'autentica notarile di cui all'art. 2470 c.c., in quanto abusivo e illegittimo. Si legge in tale comunicato stampa: “Il Conservatore del R.I., deve attenersi all'applicazione di una norma di legge (art. 36 comma 1 bis della L. 6/8/2008) che non lascia spazio a dubbi interpretativi, in quanto disciplina in maniera puntuale una procedura che si pone in alternativa a quella tradizionale e, pertanto, non può richiedere sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti che sarebbero solo frutto di una propria arbitraria interpretazione, chiaramente in contrasto con quella di derivazione legislativa.

Si ricorda, infatti, che il legislatore nell'ottica di una semplificazione e valorizzazione della firma digitale quale strumento di certificazione dell'atto così sottoscritto, con l'art. 36 comma 1 bis della L. 6/8/2008, ha inteso introdurre, in alternativa alla tradizionale procedura di cui all'art. 2470 c.c., che richiede l'intervento del Notaio autenticante per la trasmissione dell'atto al Registro Imprese, una procedura "alternativa" che consente non solo la sottoscrizione digitale dell'atto da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ma gli attribuisce anche valore di adempimento del deposito dell'atto sottoscritto digitalmente presso il R.I..

La norma, infatti, recita testualmente "L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. "

La norma in esame, di chiara interpretazione autentica, non solo non appare in nessun contrasto con l'art 2470 c.c., che continua a conservare la sua piena efficacia, ma non presenta alcun dubbio interpretativo. L'atto di trasferimento di partecipazioni firmato digitalmente, infatti, non rappresenta altro che una procedura alternativa a quella di cui all'art. 2470 c.c.. e tanto si ricava dalla stessa espressione del legislatore: "L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale ".

La sottoscrizione digitale non necessita di alcuna autentica notarile, né l'atto sottoscritto digitalmente necessita dell'intervento del Notaio per il deposito presso il R.I.. Se così fosse, infatti, si creerebbe una sovrapposizione di adempimenti con l'effetto di produrre un inutile appesantimento della procedura vanificando, così, lo spirito della norma di recente introduzione ispirata alla semplificazione dei procedimenti

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