Che cos'è il Cloud Computing?

La Corte di Cassazione ha applicato
un principio ormai consolidato della giurisprudenza comunitaria: Iva
sugli acquisti sempre detraibile, si allo sconto anche se l'attività
aziendale riguarda solo in parte il bene ceduto. Spetta la detrazione
Iva sull'acquisto di un bene, successivamente rivenduto, nonostante
dalla disamina dello statuto sociale emerga che l'attività svolta
dall'azienda riguardi in realtà il commercio di pezzi di quel bene e
non il bene stesso. Ciò alla luce della giurisprudenza comunitaria
secondo cui, se sussiste un nesso immediato e diretto, tra una
specifica operazione a monte e un'operazione a valle, che conferiscono
il diritto alla detrazione, questo diritto deve essere riconosciuto al
contribuente. A pronunziare questo principio è, quindi, stata la Corte
di Cassazione con la sentenza 5753 del 10 marzo 2010. Tutto ciò è
scaturito a seguito di una rettifica della detrazione Iva operata
dall'ufficio del fisco nei confronti di una società per l'acquisto
intracomunitario di un'imbarcazione da diporto, rivenduta dopo 5 anni
sul presupposto che la commercializzazione del natante fosse estranea
all'attività dell'azienda. Infatti se l'autorizzazione comunale
rilasciata prevedeva la vendita di auto, motocicli e natanti, dalla
lettura dello statuto emergeva che in realtà, per quanto riguardava le
imbarcazioni, la società vendeva solo motori marini. Il contribuente si
è difeso sostenendo che l'operazione rientrava nell'oggetto sociale e
che l'acquisto, anche se inusuale rispetto alla normale attività
dell'azienda, era motivato sulla base di un ordine ricevuto da un
cliente, successivamente receduto, e che comunque il natante veniva
venduto a distanza di qualche anno. Il contribuente, al fine di
cautelarsi, sulla vendita aveva comunque applicato l'Iva, tuttavia,
pronto a chiedere il rimborso di quell'Iva se fosse stata negata la
detrazione dell'imposta sull'acquisto del bene. La Commissione
Tributaria Regionale ha condiviso la tesi della società, infatti, ha
riconosciuto la detraibilità dell’Iva. Nel giudizio che si è
instaurato a seguito della richiesta cautelativa di rimborso, invece, i
giudici di appello non hanno ritenuto ammissibile una decisione
condizionata e, poiché il diritto alla detrazione era stato affermato
già dalla CTR, non vi era motivo di concedere il rimborso.
Giudizio in Cassazione
La
Cassazione ha effettuato un'approfondita disamina della giurisprudenza
comunitaria in tema di detrazione Iva, evidenziando come costituisca
principio ormai consolidato che il sistema comunitario sia rivolto a
esonerare interamente l'imprenditore dall'imposta dovuta o pagata
nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Viene, infatti,
garantita la perfetta neutralità dell'imposizione per tutte le attività
economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di questa
attività, purché:
a) queste siano in linea di principio di per sé soggette all'Iva;
b)
sussista un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a
monte e un'operazione a valle che conferiscono il diritto alla
detrazione affinché tale diritto sia riconosciuto in capo al soggetto
passivo. La decisione La Cassazione ha deciso per la detrazione
dell'Iva sull'acquisto del natante a nulla rilevando la previsione
statutaria, anche perché l'autorizzazione comunale, seppur
genericamente, prevedeva la vendita di natanti.
Dichiarazioni di terzi
Sempre
in tema di detrazione Iva sugli acquisti, è risultata di particolare
interesse anche un’altra sentenza della Cassazione (5746/2010) con la
quale è stata ribadita la validità indiziaria delle dichiarazioni rese
da terzi all'amministrazione nella fase procedimentale, ma non nel
corso del giudizio tributario. Ciò poiché il divieto di ammissione
della prova testimoniale vale solo nel giudizio davanti alle
commissioni tributarie.