Cassazione: L'Iva sugli acquisti è sempre detraibile


La Corte di Cassazione ha applicato un principio ormai consolidato della giurisprudenza comunitaria: Iva sugli acquisti sempre detraibile, si allo sconto anche se l'attività aziendale riguarda solo in parte il bene ceduto. Spetta la detrazione Iva sull'acquisto di un bene, successivamente rivenduto, nonostante dalla disamina dello statuto sociale emerga che l'attività svolta dall'azienda riguardi in realtà il commercio di pezzi di quel bene e non il bene stesso. Ciò alla luce della giurisprudenza comunitaria secondo cui, se sussiste un nesso immediato e diretto, tra una specifica operazione a monte e un'operazione a valle, che conferiscono il diritto alla detrazione, questo diritto deve essere riconosciuto al contribuente. A pronunziare questo principio è, quindi, stata la Corte di Cassazione con la sentenza 5753 del 10 marzo 2010. Tutto ciò è scaturito a seguito di una rettifica della detrazione Iva operata dall'ufficio del fisco nei confronti di una società per l'acquisto intracomunitario di un'imbarcazione da diporto, rivenduta dopo 5 anni sul presupposto che la commercializzazione del natante fosse estranea all'attività dell'azienda. Infatti se l'autorizzazione comunale rilasciata prevedeva la vendita di auto, motocicli e natanti, dalla lettura dello statuto emergeva che in realtà, per quanto riguardava le imbarcazioni, la società vendeva solo motori marini. Il contribuente si è difeso sostenendo che l'operazione rientrava nell'oggetto sociale e che l'acquisto, anche se inusuale rispetto alla normale attività dell'azienda, era motivato sulla base di un ordine ricevuto da un cliente, successivamente receduto, e che comunque il natante veniva venduto a distanza di qualche anno. Il contribuente, al fine di cautelarsi, sulla vendita aveva comunque applicato l'Iva, tuttavia, pronto a chiedere il rimborso di quell'Iva se fosse stata negata la detrazione dell'imposta sull'acquisto del bene. La Commissione Tributaria Regionale ha condiviso la tesi della società, infatti, ha riconosciuto la detraibilità dell’Iva. Nel giudizio che si è instaurato a seguito della richiesta cautelativa di rimborso, invece, i giudici di appello non hanno ritenuto ammissibile una decisione condizionata e, poiché il diritto alla detrazione era stato affermato già dalla CTR, non vi era motivo di concedere il rimborso.

 


Giudizio in Cassazione
La Cassazione ha effettuato un'approfondita disamina della giurisprudenza comunitaria in tema di detrazione Iva, evidenziando come costituisca principio ormai consolidato che il sistema comunitario sia rivolto a esonerare interamente l'imprenditore dall'imposta dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Viene, infatti, garantita la perfetta neutralità dell'imposizione per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di questa attività, purché:
a) queste siano in linea di principio di per sé soggette all'Iva;
b) sussista un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e un'operazione a valle che conferiscono il diritto alla detrazione affinché tale diritto sia riconosciuto in capo al soggetto passivo. La decisione La Cassazione ha deciso per la detrazione dell'Iva sull'acquisto del natante a nulla rilevando la previsione statutaria, anche perché l'autorizzazione comunale, seppur genericamente, prevedeva la vendita di natanti.

 


Dichiarazioni di terzi
Sempre in tema di detrazione Iva sugli acquisti, è risultata di particolare interesse anche un’altra sentenza della Cassazione (5746/2010) con la quale è stata ribadita la validità indiziaria delle dichiarazioni rese da terzi all'amministrazione nella fase procedimentale, ma non nel corso del giudizio tributario. Ciò poiché il divieto di ammissione della prova testimoniale vale solo nel giudizio davanti alle commissioni tributarie.

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