Applicazione del nuovo redditometro: L’ufficio dovrà motivare l’atto impositivo

Applicazione del nuovo redditometro: L’ufficio dovrà motivare l’atto impositivo

Affinché si possa applicare l’accertamento sulla base del nuovo redditometro occorre che il fisco riesca a provare e motivare le proprie richieste. In particolare, i presupposti alla base dell’accertamento sintetico devono essere “provati e motivati dall'Ufficio con riguardo alla loro esistenza e alla loro portata argomentativa”. E’ quanto è contenuto nel documento di luglio 2010 dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commerciasti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) dedicato alla recente manovra correttiva.

Dai fatti certi si è passati  alle “ spese sostenute”
Il documento citato non ha mancato di rilevare che tra le novità introdotte dal D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, vi è la previsione di base, secondo cui la determinazione sintetica del reddito può avvenire mediante l’individuazione di spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta dal contribuente. E’, quindi, scomparso il riferimento agli “elementi e circostanze di fatto certi” per far posto ad una presunzione di costante legame tra una qualsiasi spesa sostenuta ed il reddito prodotto. Pertanto, a parere dell’UNGDCEC, ai fini della concreta rilevanza di ciascuna spesa, non è possibile fare a meno di elementi quali la certezza del sostenimento della stessa. Peraltro, sia nella prassi sia nellla giurisprudenza da sempre è stato evidenziata  l’esigenza di opportune cautele nel determinare con esattezza l’an ed il quantum delle spese, non ricomprese nei decreti ministeriali.

Il nuovo contraddittorio
L’UNGDCEC ha poi messo in risalto che tra le novità più attese, riguardo la disciplina dell’accertamento sintetico, vi è l’introduzione dell’obbligo del contraddittorio preventivo. Infatti, la nuova norma stabilisce che l’ufficio dovrà “invitare” il contribuente a comparire prima di “avviare il procedimento di accertamento con adesione” previsto dall’art.5 del D.Lgs. 218/1997. Viene messo in previsione che il contribuente sarà raggiunto direttamente dall’invito al contraddittorio, contenente, tra l’altro, sia l’importo della pretesa tributaria sia la necessaria motivazione che ne giustifica la maggiore pretesa stessa. Se il contribuente sceglie di aderire  rinunciando consapevolmente ad attivare il confronto con l’Amministrazione Finanziaria si vedrà dimezzare le sanzioni ordinariamente dovute nei casi di accertamento con adesione e potrà ottenere la rateazione del pagamento senza la presentazione di alcuna garanzia fideiussoria. L’introduzione del contraddittorio avrà efficacia solo dagli accertamenti riferiti al 2009, a seguito di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. 78/2010. A tal proposito, è stato poi rilevato come sia necessaria l’instaurazione della fase del contradditorio. Il documento dell’UNGDCEC sottolinea che il riconoscimento del “diritto al contraddittorio” comporta la necessaria considerazione, nell’atto impositivo emesso dall’Amministrazione Finanziaria, degli elementi offerti da contribuente in sede di contraddittorio. L’esito del confronto tra fisco e contribuente dovrà tenere conto, così come prescritto dalle Sezioni Unite in tema di Studi di Settore, della motivazione dell’accertamento, “nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese”. Anche se l’accertamento sintetico mantiene il valore di “presunzione legale”, ciò non deve portate alla conclusione che il fisco non abbia l’obbligo di fornire le dovute motivazioni, nell’atto impositivo, sull’esito del contraddittorio. In caso contrario, si rischia il monito e la censura della Corte Europea, poiché l’avviso d’accertamento emesso senza le adeguate motivazioni viene giudicato contrario ai principi UE.

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