Il furto di scritture contabili non libera il contribuente


In caso di furto, o distruzione, delle scritture contabili, il contribuente deve comunque ricostruire il contenuto delle scritture contabili.

Verificandosi tale fatto straordinario non è comunque libero anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. “la circostanza che la ricorrente sia rimasta vittima del furto delle scritture contabili non la esimeva dall’obbligo di procedere alla ricostruzione delle stesse.

Costituisce infatti giurisprudenza pacifica e consolidata che l’onere della prova dell’esistenza del diritto alla detrazione ricade sul contribuente, il quale deve dimostrare le circostanze addotte a sua difesa circa l’esistenza degli acquisiti di beni, a cui fanno riferimento le fatture non reperite.

Ne consegue che il furto delle fatture, anche se tempestivamente denunciato, non libera il contribuente dall’onere di ricostruirne il contenuto, acquisendo presso i fornitori copia delle fatture stesse”. (Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza depositata il 17.11.2009)

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