Fatture false: A chi spetta l'onere della prova?


La Corte di Cassazione è parsa incerta sulla questione dell'onere della prova della falsità delle fatture. In realtà, è stato rilevato in dottrina, tale incertezza é solo apparente. La sentenza n. 21317/2009 è stata presentata come il segno di una oscillazione della giurisprudenza in tema di onere della prova della effettiva sussistenza o meno delle operazioni oggetto di fattura.

Essa è stata in effetti intesa come l'affermazione, in contrasto con altri precedenti, del fatto che incombe sull'Amministrazione che contesta l'esistenza dell'operazione fatturata l'onere di provarne l'inesistenza.

Il contrasto tra due contrapposti orientamenti viene ritenuto solo apparente. Secondo medesima dottrina, sono però possibili inquadramenti differenti. Il primo è quello della prova.

Se si assume che la fattura sia prova, ordinariamente, dell'operazione passiva, è possibile ritenere che sia l'Ufficio a dovere dimostrare, di norma induttivamente, che l'operazione è, in realtà, fittizia.

Ove tale prova sia fornita, l'onere della prova che incombe, di rimbalzo, al contribuente non è un onere di prova contraria in senso tecnico, ma quello di una controprova rispetto alla prova di controparte.

Il secondo inquadramento possibile è ritenere che la fattura non sia prova di esistenza della operazione ma solo elemento formale (necessario) per la allegazione della medesima. Ove tale esistenza sia contestata, si viene a riprendere il pieno onere della prova del contribuente.

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