Dal 1° gennaio nuove regole Iva: Scatta l'adeguamento alle direttive comunitarie


Dal 01.01.2010 le vecchie regole su cui si affida il funzionamento dell'Iva subiranno un profondo cambiamento. È, infatti, in corso di approvazione il Decreto Legislativo, licenziato dal Consiglio dei Ministri a novembre scorso, che recepisce le direttive comunitarie del 2008, in materia, rispettivamente, di territorialità delle prestazioni di servizi, rimborso dell'Iva ai non residenti e di obblighi Intrastat.

Il Legislatore nazionale è andato oltre il recepimento degli obblighi comunitari, introducendo nuove disposizioni che incideranno su tutte le transazioni poste in essere con soggetti non residenti. Così, ne escono innovati anche i presupposti sulla titolarità dell'obbligazione tributaria e del plafond Iva. In atto il quadro normativo è complesso ed appare poco chiaro (si veda in Il Sole del 24 Ore del 07.12.2009 gli autori Mantovani Matteo - Santacroce Benedetto che espongono tale problema).

Per evitare di trovarsi impreparati di fronte ai nuovi obblighi con tutte le annesse (negative) implicazioni, specie sanzionatorie è necessario che gli operatori conducano un'attenta valutazione delle ricadute della riforma sui propri flussi commerciali. Non si possono sottrarre i soggetti attivi nell'ambito delle lavorazioni e dei trasporti intracomunitari e servizi accessori.

La disciplina di queste prestazioni, per via delle novità, passa nell'ambito delle nuove regole ordinarie in tema di territorialità, che non daranno più diritto al plafond. Gli operatori coinvolti devono, di conseguenza, adeguare la propria gestione finanziaria, poiché dovranno anticipare l'Iva ai fornitori senza possibilità di detrarla, incrementando così la propria strutturale posizione di credito verso l'erario. Una problematica simile interessa i soggetti non residenti dotati di rappresentante fiscale o identificati direttamente in Italia. Il legislatore interno ha infatti previsto che nei rapporti con non residenti (comprese le cessioni di beni) il debitore dell'imposta sia in ogni caso da individuare nel cessionario o committente nazionale, che provvederà all'assolvimento dell'Iva con autofattura.

Questa estensione generalizzata del reverse charge comporta che i soggetti con posizione Iva nazionale, in relazione agli acquisti effettuati, risulteranno sempre a credito, non potendo compensare tale eccedenza. Per tali operatori si pone la necessità di valutare, alla luce delle nuove norme, se sia ancora conveniente mantenere una rappresentanza (o identificazione) in Italia, sopportandone i relativi costi, o se risulti più conveniente chiudere tali posizioni e recuperare l'imposta con l'apposita procedura prevista per i non residenti.

Peraltro, questa opzione dal prossimo anno sarà più agevole, infatti la relativa istanza dovrà essere presentata, in via telematica, direttamente al proprio stato di stabilimento (e non più a quello di rimborso). Comunque, si dovrà necessariamente mantenere un rappresentante laddove si pongano in essere operazioni con privati o per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie. Vanno totalmente aggiornate anche le prassi invalse presso gli operatori del ramo del trasporto di beni.

Le prestazioni che renderanno a soggetti passivi non residenti saranno interamente fuori campo per carenza del presupposto territoriale anche se la tratta è esclusivamente nazionale.

Che cos'è il Cloud Computing?

Iscriviti all’evento è GRATUITO

 

 Soluzioni per Professionisti

  • La soluzione che realizza l'innovativo concetto di Studio Professionale Esteso, fruibile anche in modalità Saas.
  • Il software gestionale per i professionisti

  • Passepartout Gestione Paghe, la soluzione per la gestione del personale.

Soluzioni per Aziende

  •      
  • Per Piccole-Medie Imprese che cercano un prodotto semplice, intuitivo e affidabile