Varie FISCALI

- Risarcimento per il danno morale da ipoteca illecita
La Commissione Tributaria Regionale di Bari con la sentenza n. 36/08/10, ha riconosciuto la responsabilità processuale aggravata di Equitalia (nella sua qualità di agente della riscossione) per aver ignorato l’ordine dei primi giudici di cancellazione dell’impugnata iscrizione ipotecaria, per invalida notifica degli atti presupposti.  Nel caso di specie, un contribuente ha scoperto l’esistenza di un’iscrizione ipotecaria sul proprio immobile in occasione della stipula di un mutuo, scoprendo pure che, peraltro, ciò scaturiva da due cartelle di pagamento non notificate al suo domicilio fiscale.  Il contribuente ha, quindi, presentato ricorso alla Commissione Tributaria provinciale, contro l’ipoteca e gli atti presupposti eccependone l’invalida notifica, facendo, altresì, presente di avere aderito al condono (legge 289/2002), per gli anni di imposta oggetto della pretesa erariale, motivo per cui era illegittima l’iscrizione a ruolo eseguita dalle Entrate. Le Entrate hanno poi proposto appello contro la decisione della CTP favorevole al contribuente che, a sua volta, ha presentato appello incidentale vincendolo.

 

- Fatture false: La buona fede conta sempre
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9138 del 16 aprile 2010, ha stabilito che è illegittima la detrazione Iva se l'acquirente non dimostra, nel caso in cui gli vengano contestate delle fatture false, di essere stato in assoluta “buona fede”, nel senso che non sapeva di avere comprato da una “cartiera”.

 

- Registro in misura proporzionale per la cessione d'azienda
L'acquisto di beni dell’azienda “potenzialmente idonei” per l'attività di impresa può essere qualificato dal fisco come cessione d'azienda e quindi giustificare il prelievo dell'imposta di registro in misura proporzionale.  Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 9163 del 16 aprile 2010. La cessione di beni solo potenzialmente produttivi può configurare una cessione d’azienda e pertanto risulta corretta l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale. Deve, quindi, essere qualificato come cessione di ramo d’azienda il trasferimento tra due società del settore turistico di una quota indivisa di un complesso immobiliare. Inoltre, non è necessario che l’esercizio dell’impresa sia attuale, ma è sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo del bene ceduto per un’attività d’impresa.

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