Scatta l’aumento Iva al 21%

E’ ormai Legge la cd. manovra di ferragosto dopo l’approvazione definitiva del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, prima da parte del Senato (il 07 settembre 2011) e poi dalla Camera (il 14 settembre 2011). Adesso con l’annunciata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione di tale Decreto, peraltro, appena firmato dal Presidente della Repubblica, si pone il problema di applicare la nuova aliquota Iva ordinaria che è, infatti, passata dal 20% al 21%. Ai fini dell’applicazione della nuova aliquota Iva del 21%, come è noto, occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, peraltro, individuato dall’art. 6, del D.P.R. n. 633/1972. Come indicato nel maxi-emendamento al D.L. n. 138/2011, approvato dal Senato lo scorso 7 settembre 2011, la misura dell’aliquota IVA ordinaria passa dall’attuale 20% al 21%. La nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Per tali finalità, il suddetto art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina in maniera diversa le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi, vediamone di seguito le particolarità:


Cessioni di beni
Le cessioni di beni si considerano effettuate:
- al momento della stipula dell’atto se hanno ad oggetto beni immobili;
- al momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Tuttavia, se anteriormente alla stipulazione dell’atto o alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa la fattura o, sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o a quella di effettuazione del pagamento. Pertanto, se prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% sia stata emessa la fattura relativa ad una prestazione di servizi non ancora effettuata (come si verifica nell’ipotesi della fatturazione anticipata), l’aliquota IVA applicabile è quella del 20%. Ciò al pari al caso in cui, sempre in data antecedente all’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 138/2011, sia stato pagato un acconto. Viceversa, se la consegna o la spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, si dovrà indicare in fattura l’Iva con aliquota del 21%. Per quel che riguarda, poi, le cessioni di beni per le quali sia stata emesso il documento di trasporto e di consegna di cui al D.P.R. n. 472/1996, ossia quindi quelle con fatturazione differita, ciò che rileva è la data delle consegna dei beni e, pertanto, anche la fattura emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve riportare l’aliquota Iva vigente in tale momento. Anche le eventuali note di credito emesse dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota Iva del 21% devono riportare l’aliquota IVA vigente alla data di effettuazione dell’operazione principale a cui esse si riferiscono. In altri termini, le stesse devono riportare l’Iva con aliquota del 20% se ineriscono ad operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011.


Prestazione di servizi
Infine, per quanto concerne le prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, queste si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo ovvero alla data di emissione della fattura se antecedente.

Fonte: www.businesspass.it

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