Rimborso spese per amministratori senza compensi

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 27 del 6 luglio 2010 ha fornito chiarimenti in merito alla registrazione nel Libro Unico del Lavoro del rimborso spese degli amministratori che non percepiscono compensi. Riguardo ai soggetti che devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il Ministero, richiamando il D.L. 112/2008, la circolare 20/2008 ed il Vademecum LUL del 5 dicembre 2008, ricorda che l’obbligo di iscrizione sussiste per tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Sono, invece, esclusi tutti i soggetti che svolgono tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali, a titolo esemplificativo amministratori, sindaci e componenti collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale. Da ciò deriva che gli amministratori devono essere iscritti nel Libro Unico del lavoro solo se non sono liberi professionisti e solo con riferimento al mese in cui avviene la percezione di compensi o rimborsi spese. La società che non occupa dipendenti non è tenuta ad istituire il Libro  nico del Lavoro per la registrazione dei rimborsi spese per il solo amministratore che non percepisce compensi. Quanto alla tipologia dei rimborsi, il Ministero ha ricordato che devono essere annotati nel Libro Unico del Lavoro i rimborsi spese anche se fiscalmente e contributivamente esenti e tutte quelle somme sostenute dal lavoratore aventi un profilo strettamente restitutorio. Inoltre, ai fini dell’individuazione dei rimborsi da indicare nel Libro Unico del Lavoro, non rileva il mezzo di pagamento ma la qualità delle spese rimborsate. Devono dunque essere annotate tutte le spese rimborsate al lavoratore, sia forfetariamente che su base di indicazione analitica, a condizione che non si tratti di somme risultanti da documenti intestati direttamente all’azienda, quali, ad esempio, fatture per spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto dell’azienda o carte carburanti. Il Ministero ha, infine, ribadito che l’obbligo di registrare nel Libro Unico del Lavoro i rimborsi spese è legato alla posizione del soggetto al quale le somme devono essere restituite. Nel caso degli amministratori è importante pertanto verificare la natura professionale della prestazione e la percezione di compensi. (Ufficio Studi dei Consulenti del Lavoro, nota del 27 luglio 2010)

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