Modalità di rateazione delle cartelle di pagamento


I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè che si trovano nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento (ad esempio: per carenza temporanea di liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio; crisi economiche settoriali o locali; riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali; trasmissione ereditaria del debito a ruolo; scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi o contributi), possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione del debito.
Per richiedere il pagamento rateale, occorre presentare domanda in carta libera e idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà.
Per le rateazioni inferiori a 5.000 euro, è sufficiente un’autocertificazione.
La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) e l’importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.
Per le rateazioni di somme superiori a 50.000 euro, non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ecc.).
(Agenzia delle Entrate, guida del 2010)

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