Liquidazione trimestrale Iva: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i limiti per l’accesso alla liquidazione trimestrale dell’Iva
 

La risoluzione 15/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli interventi normativi del 2011 in merito all’innalzamento dei limiti per l’accesso alla contabilità semplificata e ai fini della liquidazione delle imposte dirette.

L’Agenzia ha specificato, soprattutto, quali sono i limiti per poter optare per la liquidazione e il versamento trimestrale dell'Iva.

Secondo la risoluzione, la liquidazione trimestrale dell’Imposta sul Valore Aggiunto deve seguire le norme di riferimento ed attenersi al volume d'affari e non ai ricavi.

Dal primo gennaio di quest'anno, infatti, possono optare per la liquidazione trimestrale i contribuenti hanno realizzato, nell'anno solare precedente, un volume d'affari non superiore a 400mila euro, se effettuano prestazioni di servizi, o non superiore a 700mila euro, se effettuano cessioni di beni.

Per quanto riguarda il conguaglio finale, l’Agenzia delle entrate ha confermato che il conguaglio finale comprende anche le operazioni dell'ultimo trimestre e deve essere versato entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Per i presenti la dichiarazione unificata, vanno applicati gli interessi dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, oltre alla normale maggiorazione dell'1 per cento.
 

Fonte: www.i-dome.com
 

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